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Ordinanza — n. 15221/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of admissible grounds and internal contradictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15221/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giovanni Turnacco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments violated the rules of admissibility in a final review because they contradicted the reasoning of the lower court's acquittal decision. Specifically, the court determined the appeal relied on alternative interpretations of evidence rather than demonstrating logical flaws or internal contradictions in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if the grounds proposed are not permitted by law, contradict the reasoning of the decision, or fail to demonstrate internal contradictions or inadequacy in the argumentation supporting the reversal of the acquittal.

Parole chiave

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inadmissible appeal interest of law internal contradiction acquittal reasoning evidence interpretation allegazioni d'asilo contraddittorie riesame dell'asilo allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURNACCO GIOVANNI nato a SAN FELICE A CANCELLO il 31/10/1970 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Turnacco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto contrastano la tenuta motivazionale della decisione gravata sia in termini di adeguatezza della stessa (nell'ottica della forza argomentativa che deve supportare il ribaltamento della decisione assolutoria resa in primo grado, come avvenuto nella specie), sia in termini di ritenuta contraddittorietà intrinseca del relativo percorso argomentativo, vizi che la lettura della decisione impugnata smentisce con evidenza, risultando ancorata - all'esito della disposta rinnovazione istruttoria oltre che di un puntuale confronto con le considerazioni di segno contrario stese a supporto della decisione appellata- ad elementi probatori (tratti dalle dichiarazioni rese dall'agente Fumarola) diversi da quelli apprezzati dal primo giudice e chiaramente dirimenti nel pervenire al giudizio di responsabilità (perché diretti a superare le incertezze rimarcate dal Tribunale in punto di individuazione del ricorrente) in termini tali da rispettare la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio senza incorrere in vizi logici manifesti o in effettive contraddittorietà intrinseche, tali non potendosi ritenere quelli prospettati dal ricorso che assumono piuttosto il contenuto di una alternativa e non consentita lettura interpretativa dei dati offerti dalla della piattaforma probatoria acquisita, estranea ai poteri di sindacato ascritti a questa Corte; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 202