Italian Court dismisses appeals for genericity and lack of specific argumentation regarding municipal police operations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Ricci Mario and Caringella Vito inadmissible due to genericity and lack of specific argumentation. The court found that the first appeal merely repeated previous criticisms without addressing the specific reasoning regarding the threat posed by statements to the mayor, while the second appeal was dismissed for being too broad and lacking correlation to the decision's findings. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and not generic; generic appeals lacking a clear correlation between the decision's reasoning and the grounds for the appeal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RICCI MARIO nato a BARI il 07/10/1954 CARINGELLA VITO nato a BARI il 08/01/1973 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Ricci Mario e Caringella Vito OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da Ricci Mario è riproduttivo di identica censura oltre che generico, attesa l'assenza di confronto della doglianza rispetto alla parte della decisione che rileva la consistenza minacciosa delle frasi rivolte al Sindaco allorché provvedeva a sovraintendere ex art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 alle operazioni in quel frangente portate avanti dal personale della Polizia Municipale; rilevato che analoghi limiti incontra il secondo motivo comune con cui si censura il complessivo trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella parte in cui la decisione evidenzia l'estrema gravità del fatto posto in essere e la negativa personalità del ricorrente gravato da numerosi precedenti penali; rilevato che generico in quanto privo di censura risulta il ricorso del Caringella i cui riferimenti risultano eccentrici rispetto al procedimento in esame (in tal senso i riferimenti all'art.444 cod. proc. pen.); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec