Ordinanza — n. 15219/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIVOLO MICHAEL nato a TORINO il 04/09/1990 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gargivolo Michael; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. che si assume insussistente per il mero ritardo nel rientro in casa a fronte della esibita autorizzazione è generico in quanto privo di concreta censura nei confronti della decisione impugnata che ha rilevato come la condotta accertata fosse incompatibile con la meramente affermata necessità di riprendere il figlio o di permanere dinanzi alla scuola; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 15219/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. che si assume insussistente per il mero ritardo nel rientro in casa a fronte della esibita autorizzazione è generico in quanto privo di concreta censura nei confronti della decisione impugnata che ha rilevato come la condotta accertata fosse incompatibile con la meramente affermata necessità di riprendere il figlio o di permanere dinanzi alla scuola; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIVOLO MICHAEL nato a TORINO il 04/09/1990 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gargivolo Michael; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. che si assume insussistente per il mero ritardo nel rientro in casa a fronte della esibita autorizzazione è generico in quanto privo di concreta censura nei confronti della decisione impugnata che ha rilevato come la condotta accertata fosse incompatibile con la meramente affermata necessità di riprendere il figlio o di permanere dinanzi alla scuola; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05