Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific connection to the lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Valentino Marculli against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the grounds too generic and lacking a concrete link to the specific reasoning of the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the arguments presented and the reasoning of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCULLI VALENTINO nato a TORINO il 23/02/1964 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marculli Valentino; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. e generico in quanto privo di concreta censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/02