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Ordinanza — n. 15215/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15215/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15215/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MODOU nato il 11/07/1991 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Diop Modou OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la mancanza di motivazione e vizi della stessa in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutato dalla Corte di appello che ha dato conto della violenza esercitata dal ricorrente, non solo sbracciando, ma anche spintonando il verbalizzate; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 15215/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutato dalla Corte di appello che ha dato conto della violenza esercitata dal ricorrente, non solo sbracciando, ma anche spintonando il verbalizzate; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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opposizione tardiva condono delle spese procedurali tempestività dell'inoltro ammende per infrazione procedurale anticipo spese tardivo opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MODOU nato il 11/07/1991 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Diop Modou OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la mancanza di motivazione e vizi della stessa in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutato dalla Corte di appello che ha dato conto della violenza esercitata dal ricorrente, non solo sbracciando, ma anche spintonando il verbalizzate; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/02