Ordinanza — n. 15213/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA SAMUELE nato a CARMAGNOLA il 17/10/1997 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Messina Samuele; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui, in un unico generico motivo, si contesta la ritenuta responsabilità sull'assunto della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. e la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15213/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 54 cod. pen. e la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA SAMUELE nato a CARMAGNOLA il 17/10/1997 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Messina Samuele; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui, in un unico generico motivo, si contesta la ritenuta responsabilità sull'assunto della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. e la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di rilevare che la prospettazione della difesa secondo cui il ricorrente fosse uscito da casa per l'impellente necessità di ricercare stupefacente fosse smentita dal rinvenimento indosso al Messina di due grossi cacciavite semmai funzionali alla realizzazione di reati contro il patrimonio e, quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità, che l'evasione realizzata in maniera subdola (si allontanava dalla abitazione dopo il controllo), il possesso degli arnesi e la violenza esercitata in occasione della sorpresa in flagranza escludeva la scarsa offensività del reato contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0