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Ordinanza — n. 15209/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for failing to cite admissible grounds under post-2017 procedural code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15209/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant failed to cite grounds permitted under the 2017 procedural code amendments. The defense argued for sentencing errors regarding specific criminal charges, but the court noted that only limited grounds such as the defendant's will or legal qualification are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 103, legge n. 2017; Appeals against sentencing requests are inadmissible de plano if they do not address the defendant's will, legal qualification, correlation between request and judgment, or legality of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible de plano sentencing request appeal procedural code 2017 cassation grounds court costs award esenzione dalla pena sospensione condizionale della carcerazione ammutinamento di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 29/09/1996 avverso la sentenza del 05/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIto avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Di Matteo Giuseppe; OSSERVA 1. Giuseppe Di Matteo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di un anno di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 337, 385, 582 e 585 cod. pen..

2. Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione anche in ordine alla determinazione della pena.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis