Italian Court dismisses appeal as grounds are manifestly unfounded and generic regarding criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alcuri Rosario inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime under Article 334 of the Penal Code, arguing against the integration of subjective elements and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was logical, coherent, and specific, rendering the appellant's complaints manifestly unfounded and generic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 334 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded and generic complaints regarding the logical and coherent reasoning of the lower court on subjective elements and sentencing circumstances are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALCURI ROSARIO nato a MENFI il 17/09/1974 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Alcun i Rosario; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; considerato, in particolare, che con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che, in relazione al secondo motivo di ricorso afferente alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, infine, alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il