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Ordinanza — n. 15207/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15207/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15207/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARELLO GIUSEPPE nato a MONREALE il 27/04/1950 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Zuccarello Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. sull'assunto che sarebbe stata integrata l'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15207/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis cod. pen. sull'assunto che sarebbe stata integrata l'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità violazione dell'ordine pubblico azione di provocazione oltraggio alla corte ingiuria minaccia per la sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
art. 393-bis cod. pen
sull'assunto che sarebbe stata integrata l'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARELLO GIUSEPPE nato a MONREALE il 27/04/1950 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Zuccarello Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. sull'assunto che sarebbe stata integrata l'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.

è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha evidenziato come il pubblico ufficiale, superiore gerarchico del ricorrente, avesse il potere di riprendere Zuccarello che era perfettamente al corrente della richiesta formulata di dover essere presente nella stanza perché più volte non trovato tanto da creare un disservizio; rilevato che anche il secondo motivo è riproduttivo di identica censura e declinato in fatto nella parte in cui tenta di accreditare differente ricostruzione degli eventi che la decisione risulta aver adeguatamente effettuato (pag. 10, allorché rinvia al tenore delle testimonianze dei soggetti presenti ai fatti); rilevato che il terzo motivo in ordine all'attenuante della provocazione ex artt. 62, n. 2, e 599, secondo comma, cod. pen.

è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come non fosse stato dimostrato lo stato di ira determinato dal fatto ingiusto altrui (pag. 11); che manifestamente infondata risulta la generica affermazione contenuta alla fine dell'ultimo motivo secondo cui si censura l'integrazione del reato in quanto i presenti non sarebbero stati soggetti privati; che, invero, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Rv. 282999); che sul punto il ricorrente nulla evidenza circa i motivi per cui i plurimi soggetti presenti fossero sul posto e, soprattutto, per quale ragione gli altri appartenenti al Corpo di Polizia Municipale fossero lì intervenuti proprio al fine di supportare il Vice Comandante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos