Court dismisses appeal claiming multiple officials' presence creates one crime, ruling it is multiple offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Rami Francesca Maria Vincenza inadmissible, rejecting her claim that obstructing multiple public officials constitutes a single crime. She argued that the presence of several officials in the same context should merge the offenses into one under Article 337 of the Penal Code. The court ruled this argument invalid, citing a binding Supreme Court precedent establishing that such conduct constitutes formal concurrence of multiple crimes under Article 81.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 81 c.p.: The court establishes that using violence or threats to oppose multiple public officials performing their duties in the same factual context constitutes formal concurrence of multiple crimes, not a single offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMI FRANCESCA MARIA VINCENZA nato a MARSALA il 25/05/1978 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rami Francesca Maria Vincenza OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione dell'art. 337 cod. pen. sull'assunto che la presenza di più pubblici ufficiali nei cui confronti è stata rivolta la condotta oppositiva costituisca un unico reato è manifestamente infondato essendo ormai da tempo superato il precedente contrasto giurisprudenziale esistente sul punto con decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che ha statuito che «integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio. (Sez.
U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna oa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna it ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05