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Ordinanza — n. 15204/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for defamation as grounds are generic and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15204/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Francesco Giallongo's appeal against the Palermo Court of Appeal's criminal conviction inadmissible. The appellant argued against the conviction for the crime of defamation, but the court found the submitted grounds to be manifestly unfounded and generic. Consequently, the court upheld the lower court's logical assessment of the victim's credibility and the subjective element of the offense, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; The appeal must be rejected if the grounds are manifestly unfounded and generic, and the lower court has logically and coherently motivated the conviction regarding the victim's credibility and the subjective element of the crime.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defamation conviction upheld generic and unfounded grounds subjective element of crime procedural costs award accollo delle spese procedurali documenti mancanti tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
art. 393 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIALLONGO FRANCESCO nato a PALERMO il 07/09/1965 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Giallongo Francesco OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; considerato, invero, che la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla configurazione della fattispecie incriminatrice contestata e, in particolare, all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato (cfr. pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0