Italian Court dismisses appeal as grounds are manifestly unfounded and merely repetitive of lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Braj Francesco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for crimes under Articles 56 and 393 of the Penal Code, arguing against the court's findings. The court rejected these arguments as manifestly unfounded and noted they merely repeated issues already properly addressed and dismissed by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: Appeals based on manifestly unfounded grounds or merely reproducing issues already decided by the lower court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAJ FRANCESCO nato a CARINI il 28/10/1977 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Braj Francesco OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, sulla configurabilità del reato contestato ed il mancato espletamento di accertamenti tecnico-informativi, pag. 5 sull'esclusione della continuazione ex art. 81 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/02