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Ordinanza — n. 15202/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for extortion, citing procedural defects and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15202/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Molino Franco and Noto Stefania inadmissible, rejecting their claims regarding witness reliability and statutory defenses. The court found the appellants' arguments were either repetitive of the lower court's well-reasoned decisions or lacked specific factual connections required by law. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 12, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 210, comma 6 cod. proc. pen.; Art. 56, 393 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 132 cod. proc. pen. Appeals are inadmissible when they merely repeat censure already refuted by the appellate court or fail to demonstrate a specific connection between the alleged procedural defect and the outcome.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural defect requirement repetitive censure rejection witness reliability standards extortion conviction appeal statutory defense failure court costs imposition tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 12, lett. c) cod. proc. pen.
pen., si osserva che nessuna connessione ex art. 12, lett.
Art. 210, comma 6 cod. proc. pen.
Art. 56 cod. pen.
242384); rilevato che il secondo motivo dei ricorsi di Molino e Noto con cui si censura il ritenuto tentativo ex art. 56 e 393 cod.
Art. 393 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
7 e 8); rilevato che il terzo motivo con cui Molino e Noto censurano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 132 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
7 e 8); rilevato che il terzo motivo con cui Molino e Noto censurano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 599 del 17/12/2008, dep. 2009, Rv. 242384
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOLINO FRANCO nato a TORINO il 25/08/1948 NOTO STEFANIA nato a PALERMO il 12/01/1987 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Molino Franco e Noto Stefania OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso dedotti da Molino e Noto sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, in ordine al primo motivo, ha rilevato come le dichiarazioni della persona offesa fossero coerenti e logiche, anche confortate da plurime emergenze probatorie quali testimonianze e file delle registrazioni; che generica risulta la parte del motivo in ordine al collegamento probatorio esistente tra i fatti di causa ed altri che avrebbero visto la persona offesa nella veste di imputato: innanzitutto, non si comprende l'esatto oggetto della censura rivolta alla decisione della Corte di appello che, in risposta ai rilievi in ordine alla dedotta inattendibilità della persona offesa, ha espressamente argomentato, come sopra enunciato, in termini di attendibilità e riscontro; quanto al motivo che, invece, ipotizza la dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni in quanto il propalante non sarebbe stato sentito con le garanzie previste dall'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., si osserva che nessuna connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. risulta essere stata prospettata, né in sede di gravame, ove la questione non risulta dedotta, né nei motivi di ricorso ove si accenna genericamente alla pendenza di altro procedimento; che, nondimeno, per giurisprudenza costante, sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone senza l'osservanza delle garanzie del testimone assistito, solo allorché penda nei suoi confronti procedimento per altro reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ai danni dell'imputato (Sez. 5, n. 599 del 17/12/2008, dep. 2009, Rv. 242384); rilevato che il secondo motivo dei ricorsi di Molino e Noto con cui si censura il ritenuto tentativo ex art. 56 e 393 cod. pen.

è generico in quanto non si confronta con la precisa motivazione sul punto espressa dalla Corte che ha ritenuto la condotta idonea, con valutazione ex ante, a coartare la volontà del ricorrente ad effettuare il pagamento (pagg. 7 e 8); rilevato che il terzo motivo con cui Molino e Noto censurano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata nella parte in cui è stata esclusa la scarsa offensività della condotta in ragione della violenta manomissione concorsuale della incolumità fisica della persona offesa rivelatore della particolare intensità del dolo; ritenuto che analogo limite incontra il quarto motivo dedotto dal Molino in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione, avendo la Corte territoriale messo in risalto come l'omesso pagamento della retribuzione violentemente rivendicata dai ricorrenti si fosse realizzato in un periodo di tempo decisamente precedente rispetto ai fatti contestati; ritenuto che anche il quarto motivo della Noto risulta mera reiterazione di censura confutata dalla Corte territoriale che, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ha valorizzato l'assenza di revisione critica rispetto alla vicenda, motivazione che, in quanto non illogica, si sottrae al giudizio di legittimità; ritenuto che il quinto motivo del Molino in ordine al trattamento sanzionatorio risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte di appello dato conto del complessivo apprezzamento del fatto con rideterminazione della pena, anche alla luce della ritenuta ipotesi tentata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa