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Ordinanza — n. 15200/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding nullity of citation for detained defendant due to late objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15200/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Vincenzo De Mato's appeal inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant argued for the nullity of the court citation because the defendant was detained, but the defense raised this issue only during the appeal phase, missing the first-instance deadline. The court ruled that such a late objection is time-barred and that the substantive arguments regarding non-punishment and mitigating circumstances were also unfounded given the crime's gravity.

Regesto Legislator

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Art. 156 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: A party waives the right to claim nullity of a citation for a detained defendant by failing to raise the objection at the first instance, rendering the subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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nullity of citation detained defendant waiver of objection first instance deadline inadmissible appeal sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 156 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 156 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Di Nardo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATO VINCENZO nato a POLLENA TROCCHIA il 12/05/1988 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Mato Vincenzo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la nullità della citazione a giudizio dell'imputato detenuto per altra causa è manifestamente infondato tenuto conto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, sebbene ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen. la notifica in questi casi deve essere eseguita, nonostante l'elezione di domicilio presso il difensore, mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, nondimeno la violazione di detta regola si traduce in una nullità a regime c.d. intermedio (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, Di Nardo, Rv. 278869 - 01); che, invero, la difesa di fiducia del ricorrente ha eccepito tale nullità solo con i motivi di appello senza nulla eccepire nel corso dell'udienza celebratasi in primo grado con conseguente indeducibilità della relativa nullità; rilevato che il motivo con cui viene dedotta violazione di legge, sia in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato avendo la Corte di appello messo in risalto, da un lato, la gravità del fatto, escludendo la scarsa offensività della condotta, dall'altro, i plurimi e gravi precedenti penali tali da non consentire una mitigazione ulteriore della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso