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Ordinanza — n. 15197/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding military liability for violating a public gathering ban.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15197/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Giuseppe Garofalo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Garofalo argued that military officers failed to verify his inability to reach the prohibited location and offered an inaccurate reconstruction of events. The court rejected these claims because the officers had already verified his presence at the site, rendering the alleged procedural failures irrelevant to the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 13-bis d.l. n. 14 del 2017; Art. 337 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the contested facts rely on premises lacking factual support or when the lower court's reconstruction of events is adequately appreciated.

Parole chiave

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military liability public gathering ban inadmissible appeal factual verification reconstruction of events infrazioni alle norme della circolazione reati contro le pubbliche comunicazioni guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 13-bis d.l. n. 14 del 2017
Art. 337 cod. pen.
14 del 2017 ed il delitto contestato ex art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
14 del 2017 ed il delitto contestato ex art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/08/1983 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Garofalo Giuseppe OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si censura, in genere, la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 13-bis d.l. n. 14 del 2017 ed il delitto contestato ex art. 337 cod. pen., sono declinati in fatto nella parte in cui, il primo poggia su presupposti in fatto (la impossibilità di poter percorrere la via oggetto del divieto del questore) privi di alcun conforto e comunque irrilevanti avendo i militari verificato che il ricorrente si fosse qui intrattenuto (proprio per i motivi che il provvedimento era deputato ad evitare), il secondo si fonda su una differente ricostruzione della vicenda adeguatamente apprezzata nella competente sede di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0