Ordinanza — n. 15196/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH SERGIO nato a BRUNICO il 15/07/1973 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hudorovich Sergio OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si censura, in genere, la responsabilità in ordine al contestato delitto di cui all'art. 337 cod. pen., quanto a elemento oggettivo della minaccia e al dolo del reato, sono declinati in fatto nella parte in cu il ricorrente tenta di accreditare la carenza di detti presupposti attraverso una richiesta di rilettura del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità, invece svolta dai Giudici di merito con completezza e logicità; rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello è il terzo motivo con cui si rivolgono critiche alla parte della decisione che ha ritenuto di confermare l'applicata recidiva rinviando, ai fini della apprezzata persistente propensione del ricorrente alla trasgressione delle prescrizioni, alle plurime condanne ed espiazione di pene afferenti anche reati specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 15196/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., quanto a elemento oggettivo della minaccia e al dolo del reato, sono declinati in fatto nella parte in cu il ricorrente tenta di accreditare la carenza di detti presupposti attraverso una richiesta di rilettura del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità, invece svolta dai Giudici di merito con completezza e logicità; rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello è il terzo motivo con cui si rivolgono critiche alla parte della decisione che ha ritenuto di confermare l'applicata recidiva rinviando, ai fini della apprezzata persistente propensione del ricorrente alla trasgressione delle prescrizioni, alle plurime condanne ed espiazione di pene afferenti anche reati specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH SERGIO nato a BRUNICO il 15/07/1973 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hudorovich Sergio OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si censura, in genere, la responsabilità in ordine al contestato delitto di cui all'art. 337 cod. pen., quanto a elemento oggettivo della minaccia e al dolo del reato, sono declinati in fatto nella parte in cu il ricorrente tenta di accreditare la carenza di detti presupposti attraverso una richiesta di rilettura del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità, invece svolta dai Giudici di merito con completezza e logicità; rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello è il terzo motivo con cui si rivolgono critiche alla parte della decisione che ha ritenuto di confermare l'applicata recidiva rinviando, ai fini della apprezzata persistente propensione del ricorrente alla trasgressione delle prescrizioni, alle plurime condanne ed espiazione di pene afferenti anche reati specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il