Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and unspecified grounds lacking specific correlation with the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Foderà Vito inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lack of motivation in the lower court's judgment, but the court found the grounds generic and devoid of specific correlation with the contested decision. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the requirement of aspecificity under Italian procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the facts and reasoning of the contested decision, violating the principle of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FODERA VITO nato a PALERMO il 01/05/1978 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Foderà Vito OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la mancanza di motivazione risulta manifestamente infondato in considerazione della completa risposta fornita dalla Corte di appello in ordine a tutte le censure svolte in sede di gravame e generico in quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/