Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific correlation with the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Amico Antonino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's grounds regarding motivation defects and legal violations to be manifestly unfounded because they lacked specific correlation with the Court of Appeal's reasoning. Consequently, the appeal was rejected as generic, citing established case law that requires precise linkage between the challenged decision and the arguments presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons for the appeal and the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMICO ANTONINO nato a PALERMO il 20/11/1954 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Amico Antonino OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità risulta manifestamente infondato in considerazione della completa motivazione fornita dalla Corte di appello in ordine a tutte le censure svolte in sede di gravame e generico in quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/