Cassation court dismisses appeal for genericity of grounds regarding lack of specific criticism on sentencing factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pollio Francesco Paolo inadmissible due to the generic nature of his arguments. The appellant claimed the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found this criticism lacked specific connection to the contested recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation between the reasons cited in the contested decision and the arguments presented in the appeal, violating the requirement of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLIO FRANCESCO PAOLO nato a NAPOLI 11 13/10/1976 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pollio Francesco Paolo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico in quanto privo di effettiva censura (le circostanze generiche sono state riconosciute equivalenti alla contestata recidiva); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/