Cassation court dismisses appeal against prison disciplinary ruling for threatening official with a cane.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by De Rosa Carlo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court decision regarding his responsibility for threatening a prison official with a cane while the official was changing a detainee's cell. The court found the first ground of appeal manifestly unfounded because the official's conduct could not be influenced by prior mistreatment, and the second ground failed as no detainees were present at the isolated unit where the incident occurred. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the financial penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the challenged decision is based on facts where the appellant's conduct could not be influenced by prior events, and no relevant persons were present at the isolated location where the alleged incident occurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA CARLO nato a NAPOLI il 27/07/1970 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Rosa Carlo OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha rilevato che nessuna incidenza sull'elemento soggettivo poteva assumere la condotta che aveva visto il ricorrente minacciare con uno sgabello il pubblico ufficiale che era intento a cambiare di cella il detenuto, tenuto conto che irrilevante, a tal fine, risultava che lo stesso potesse essere stato in precedenza maltrattato nel padiglione di provenienza; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deduce la mancanza rinnovazione istruttoria, avendo la decisione evidenziato come nessuno detenuto fosse presente ai fatti avvenuti nel reparto di isolamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05