Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15185/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity regarding drug trafficking conviction and sentencing equivalence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15185/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Paudice's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding the drug trafficking charge. The appellant failed to specifically link his alleged legal violations to the specific factual findings of the lower court, particularly concerning his location during electronic monitoring. Consequently, the court rejected the claim that the sentencing regarding mitigating and aggravating circumstances was arbitrary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: Appeals must avoid genericity by specifically correlating the grounds of the appeal with the specific factual findings of the contested decision, failing which the appeal is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of appeal drug trafficking conviction sentencing equivalence inadmissible appeal electronic monitoring recidiva nell'infrazione attenuazione della pena pentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAUDICE GIUSEPPE nato a NAPOLI 11 18/11/1967 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Paudice Giuseppe OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge in relazione al delitto di cui all'art.385 cod. pen. risulta generico in quanto non si confronta con la parte della decisione che ha rilevato come il ricorrente, non trovato nella propria abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, veniva rinvenuto solo al successivo controllo allorché affermava, senza alcuna allegazione che deponesse in tal senso, di essersi recato in farmacia; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); ritenuto che, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874); che, pertanto, meramente reiterativo di identica censura risulta il secondo motivo avendo la Corte di merito dato conto della congruità della pena determinata ritenendo equivalenti le circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec