Italian court dismisses appeal claiming good faith escape from prison due to lack of social worker coordination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Zorda Daniele inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Zorda argued he acted in good faith by leaving his prison cell to work on a social inclusion project because he believed coordination issues with social workers prevented proper authorization. The court rejected this claim, noting Zorda had four prior escape convictions and that the lower court correctly found he knew he needed judicial permission for any departure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42, 43 cod. pen.; A prisoner cannot claim good faith for unauthorized escape when prior conduct demonstrates knowledge of judicial authorization requirements and the lower court's assessment of such knowledge is legally binding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORDA DANIELE nato a TORINO il 02/11/1971 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Zorda Daniele OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione degli artt. 42 e 43 cod. pen. è declinato in fatto nella parte in cui la difesa tenta di accreditare che il ricorrente, a causa di mancanza di coordinamento tra il Tribunale di Sorveglianza e gli assistenti sociali, fosse stato in buona fede nel momento in cui si era allontanato dall'abitazione per svolgere attività lavorativa afferente a progetto di inclusione sociale, avendo la Corte territoriale, con motivazione logica e completa insindacabile in sede di legittimità, spiegato le ragioni che portavano a ritenere che Zorda, resosi responsabile in altre quattro occasioni del delitto di evasione, sapesse di dover previamente richiedere l'autorizzazione all'autorità giudiziaria onde potersi allontanare da casa in orario e per motivi differenti da quelli per cui era stato già autorizzato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05