Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and manifestly unfounded criticism of lower court's fact-finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Scamacca inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The lower court had correctly identified the local business owner as credible when he called police to stop the appellant's disturbances, leading to the seizure of a knife. The appellant's arguments regarding the lack of general mitigating circumstances and the non-application of recidivism were deemed generic and lacking specific interest, resulting in the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the criticism of the lower court's fact-finding is manifestly unfounded and the alleged lack of application of mitigating circumstances or recidivism is generic and lacks specific interest.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAMACCA SALVATORE nato a ROMA il 18/05/1955 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Scamacca Salvatore OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura, in genere, la responsabilità in ordine ai fatti contestati è manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente evidenziato le ragioni che hanno portato a ritenere attendibile il titolare del locale che aveva chiamato le forze di polizia per impedire le azioni di disturbo del ricorrente nei confronti di altro avventore, rinvenendo il coltello che veniva sequestrato; che la Corte territoriale ha dato conto dei motivi che hanno portato a qualificare la condotta del ricorrente, tesa ad ostacolare con minacce proprio l'azione istituzionale finalizzata al contenimento dell'azione di disturbo posta in essere da costui, ex art. 337 cod. pen.; rilevato che generico risulta il motivo con cui si censura la determinazione della pena con riferimento all'ipotizzata mancata concessione delle attenuanti generiche che sono state, invero, riconosciute dai Giudici di merito, dovendosi ritenere la carenza di interesse in ordine alla generica ed aspecifica censura rivolta alla contestata recidiva che la Corte di appello ha evidenziato non fosse stata in concreto applicata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i