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Ordinanza — n. 15179/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of mitigating circumstances due to prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15179/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Casoni's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Casoni argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the appellate court had already properly weighed his specific prior criminal record and conduct. The supreme court upheld this reasoning, finding the appeal's arguments repetitive and insufficient to overturn the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal claiming a violation of law regarding the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court has already adequately considered the defendant's specific prior criminal record and conduct.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Mitigating Circumstances Prior Criminal Record Court of Cassazione Procedural Violation Criminal Appeal sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASONI VINCENZO nato a NAPOLI il 05/05/1979 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Casoni Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha, invero, valorizzato i gravi e specifici precedenti penali e le modalità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/02/2