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Ordinanza — n. 15174/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15174/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal personally filed by Ciccarelli Pasquale inadmissible de plano. The defendant argued for acquittal based on Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the petition lacked a required signature by a special court lawyer. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if signed personally by the accused instead of a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature requirement special court lawyer register de plano dismissal procedural costs award condono delle spese procedurali motivi di cassazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
Law n. 103 del 2017
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso, con cui si censurano vizi di motivazione della decisione impugnata quanto alla mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato.
art. 613 cod. proc. pen
Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI PASQUALE nato a AVERSA il 13/03/1994 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIoilateLawise-a-fte-p~ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Ciccarelli Pasquale ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord con cui era stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione in ordine al delitto di evasione.

2. Il ricorso, con cui si censurano vizi di motivazione della decisione impugnata quanto alla mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato.

3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5 -bis, primo periodo, cod. proc. pen..

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il