Italian court dismisses appeal against sentence for fraud, citing statutory sentencing guidelines and defendant's prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Abinanti Giuseppe Antonio inadmissible regarding a sentence for fraudulent financing. The lower court justified a sentence exceeding the statutory minimum based on the severity of the facts and the defendant's prior fraudulent conviction. Consequently, the court upheld the original decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The court must assess statutory sentencing guidelines and consider the defendant's prior record when determining if a sentence deviates from the minimum, rendering an appeal manifestly unfounded if the lower court's reasoning is sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABINANTI GIUSEPPE ANTONIO nato a NAPOLI il 19/01/1970 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Abinanti Giuseppe Antonio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni che facevano ritenere necessario, a seguito base di vaglio dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen., il discostamento dal minimo edittale (quella di un anno, contrariamente a quanto riportato nel ricorso non costituisce misura media) che si giustificava per l'entità dei fatti e dell'ammontare dell'indebito finanziamento oltre che per la personalità del ricorrente già condannato per un reato connotato da azione fraudolenta. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0