Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of current interest and infounded arguments on penalty reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Bevilacqua Cosimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the claim regarding a material error in the appellate court's penalty reduction lacked current interest, while the challenge to the penalty quantification was deemed manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the substantive legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the applicant lacks current interest or if the grounds are manifestly unfounded.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA COSIMO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 04/09/1984 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bevilacqua Cosimo OSSERVA Ritenuto che in merito al motivo che deduce violazione di legge processuale in ordine alla correzione dell'errore materiale che ha consentito alla Corte di appello di apportare la modifica riducendo la pena erroneamente calcolata in eccesso nel dispositivo della sentenza sussiste carenza di attuale interesse in capo al ricorrente; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si rivolgono critiche alla quantificazione della pena correttamente rideterminata dalla Corte di appello all'esito del rinvio da parte di questa Suprema Corte che aveva escluso la sussistenza di una aggravante per una delle ipotesi di furto contestate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0