Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15067/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic sentencing criticism lacking specific factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15067/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Buonomo's appeal inadmissible regarding the sentencing for crimes under Articles 81 and 385 of the Penal Code. The appellant argued the first-instance judgment lacked proper motivation for the penalty, but the court found the complaint generic and unsupported by specific facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal challenging a sentence on grounds of insufficient motivation is inadmissible if the complaint is formulated in a generic manner and lacks specific factual grounds to support the claim that the penalty determination was arbitrary.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaint sentencing motivation penal code crimes procedural costs discretionary power Cassazione ordinanza pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOMO GIOVANNI nato a MASSA DI SOMMA il 05/01/1995 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 81, 385 cod. pen. e avente ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile in quanto formulato in modo generico e, comunque, manifestamente infondato;

Considerato, invero, che il giudice di merito, nel corretto esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto congrua la misura della pena inflitta dal giudice di primo grado, peraltro contenuta nel minimo edittale per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, e che il ricorso censura tale motivazione con motivo privo di specificità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 20