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Ordinanza — n. 15065/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and generic mitigating circumstances, ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15065/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had correctly denied generic mitigating circumstances and applied recidivism due to repeated legal violations and recent criminal history. Consequently, the higher court upheld the first-instance judgment and rejected the appellant's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court adequately motivates the denial of mitigating circumstances and the application of recidivism based on repeated violations and prior criminal record.

Parole chiave

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recidivism application generic mitigating circumstances appeal inadmissibility procedural costs award repeated legal violations reiterazione di reati penali restituzione dell'assistenza sociale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FISCHETTI CARMINE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 02/03/1976 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato, condividendo il giudizio di primo grado, sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche e sia l'applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazione delle medesime violazioni di legge e tenuto conto dei plurimi precedenti penali anche recenti; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così d o il 22 marzo 2024 Il Co re estensore Il Presidente Ric Gaetano De Amicis • ,