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Ordinanza — n. 15062/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for assault and obstruction of public officials.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for assault and obstruction of public officials. The appellant argued that medical reports were insufficient and that the official's act was already completed, but the court found the evidence from the emergency room report logically supported the victims' accounts. The court rejected the appeal because the arguments were either factually unfounded, legally repetitive, or too generic to warrant re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 582 cod. pen.: Appeals based on insufficient medical evidence or repetitive legal arguments are inadmissible when the lower court's reasoning is exhaustive and free from reviewable defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
assault conviction obstruction of officials inadmissible appeal medical evidence public official act violenza contro le autorità agente di polizia reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 336 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
5 sentenza d'appello), e considerato provato il reato di cui all'art. 582 cod.
art. 582 cod. pen
5 sentenza d'appello), e considerato provato il reato di cui all'art. 582 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMITROV DIMITAR nato il 09/09/1987 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 336 e 582 cod. pen., devono essere dichiarati inammissibili; Considerato, invero, che il primo motivo, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla prova delle lesioni, è manifestamente infondato, dal momento che i giudici di merito, con motivazione esaustiva e immune da vizi censurabili in sede di legittimità, hanno ritenuto logici e coerenti i racconti delle persone offese (cfr. pag. 5 sentenza d'appello), e considerato provato il reato di cui all'art. 582 cod. pen., emergendo già dal referto di pronto soccorso - contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - lesioni compatibili con tali dichiarazioni, e risultando le censure del ricorrente, afferenti all'asserita inutilizzabilità degli ulteriori referti medici, eccentriche ed inidonee a smentire tale accertamento;

Ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta la configurabilità del reato di cui all'art.336 cod. pen., per essere stato l'atto d'ufficio già compiuto dal pubblico ufficiale al momento dalla condotta, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e mira ad una rivalutazione della vicenda concreta non ammessa in sede di legittimità, essendo stato accertato che la condotta violenta del ricorrente fosse rivolta a far sì che gli operanti ponessero in essere un atto del loro ufficio, cioè il trasporto del ricorrente in infermeria o, comunque, la somministrazione della richiesta terapia (cfr. pag. 5 sentenza d'appello), risultando così pienamente integrato il reato de quo;

Considerato che, quanto al motivo con cui si censura l'omessa motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena, lo stesso risultava del tutto generico già per come formulato nelle conclusioni scritte per il giudizio d'appello e, in ogni caso, la motivazione a sostegno del rigetto del beneficio può essere implicitamente dedotta da quella con cui il giudice ha escluso la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, alla luce delle gravi modalità della condotta (cfr. pag. 7, par. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso