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Ordinanza — n. 15060/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on 131-bis recidivism and bail violation grounds as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15060/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had already rejected the claim that the facts lacked objective triviality, noting the danger derived from repeated bail violations and the arbitrary nature of the removal. Since these were factual evaluations not subject to re-evaluation on appeal, the court upheld the dismissal of the recidivism and procedural arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: When the lower court has already excluded the objective triviality of the facts based on the danger derived from repeated violations of previous precautionary measures and the arbitrary nature of the removal, such factual evaluations cannot be considered affected by evident logical defects and are therefore not susceptible to a different and autonomous re-evaluation in the appeal stage.

Parole chiave

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Art. 616 c.p.p. Art. 131-bis c.p. inammissibilita recidiva misura cautelare oggettiva tenuita rivalutazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENOSSA MARCO nato a CAGLIARI il 02/01/2000 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità dell fatto in ragione della pericolosità desunta dalla reiterazione delle violazioni di altra precedente misura cautelare di cui quella domiciliare costituiva un aggravamento, e dalla durata e arbitrarietà dell'allontanamento, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche le censure in merito alla applicazione della recidiva appaiono reiterative dei motivi di appello, respinti con motivazione adeguata rispetto al numero, gravità e epoca dei precedenti penali; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaílffl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il Co l'ere estensore Il Presidente