Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15058/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against second instance criminal judgment for generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15058/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Longo and Vezzi inadmissible due to a lack of specific factual arguments. The appellants criticized the lower court's findings on drug trafficking and passenger liability, but the court noted their arguments were too generic compared to the detailed reasoning provided by the Court of Appeal of Catania. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; generic criticisms of the lower court's factual findings or denial of mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic grounds criminal procedure drug trafficking procedural costs traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 356 c.p.p.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LONGO ANTONINO nato a BIANCAVILLA il 10/07/1998 VEZZI GAETANO nato a BIANCAVILLA il 15/11/1997 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotto dai due ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fattiyoperata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità concretamente intimidatorie della condotta tenuta dai due imputati durante la loro fuga a bordo del ciclomotore per sottrarsi al controllo degli agenti di polizia dopo essere stati visti cedere della sostanza stupefacente, così da escludere, con adeguate argomentazioni, la tesi difensiva della mera resistenza passiva o dell'estraneità del passeggero alla fuga ed alla condivisione delle sue modalità; ritenuto parimenti inammissibili i motivi residui sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul concorso di Longo alla cessione, tenuto conto del rinvenimento del residuo quantitativo di droga in suo possesso e delle dichiarazioni rese dall'acquirente, circostanze coerentemente valutate nella motivazione della sentenza di appello; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consi ere estensore Il Pres