Criminal appeal dismissed for genericity; court upheld lower court's detailed fact-finding on public officials and drug abuse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding the lower court's fact-finding. The appellant criticized the appellate court's recognition of public officials and the lack of consideration for alcohol abuse, but the court noted the lower court had already provided congruent and detailed reasoning on these specific points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.; A criminal appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to address the specific, detailed factual findings and legal reasoning already established by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MZOUZI MEHER nato il 08/08/1986 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto [ motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di merito in ordine all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Caltanissetta, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla riconoscibilità degli agenti quali pubblici ufficiali evidenziando le inequivoche frasi offensive dirette nei loro confronti, mentre ugualmente reiterativi sono i rilievi in punto di esclusione delle attenuanti generiche e del mancato apprezzamento dell'abuso di sostanze alcoliche quale ragione giustificatrice della condotta dell'imputato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il Cony.119re estensore Il Presidente