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Ordinanza — n. 15055/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to client's formal withdrawal declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15055/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the lawsuit on November 9, 2023. The appellant, Viesto Gennaro, had previously filed an appeal against a second-instance judgment from Naples, but later submitted an authenticated declaration of renunciation through his lawyer. The court ruled that the appeal must be treated as inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine of €3,000.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; When a party formally renounces an appeal, the court must declare it inadmissible and impose costs, as the statute does not distinguish between types of inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal inadmissible declaration procedural costs Cassazione ordinanza formal renunciation ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rolando brio; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato in_ammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000, in quanto l'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rolando brio; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato in_ammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000, in quanto l'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIESTO GENNARO nato a MADDALONI 11 18/07/1994 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato ayviscirgre—parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rilevato che in data 9 novembre 2023 il ricorrente ha comunicato la propria dichiarazione di rinuncia al ricorso, con sottoscrizione autenticata dal difensore, avv. Rolando brio; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato in_ammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né si versa nel caso di rinuncia per carenza di interesse per cause sopravvenute non imputabili al ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 IF Con igliere