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Ordinanza — n. 15053/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of effective comparison with lower court's reasoned decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15053/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, but the court found the appeal's grounds too generic and unsupported. The decision rests on the principle that appeals must effectively confront the lower court's adequately reasoned evaluations, which were absent here.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to provide an effective comparison with the lower court's adequately and logically motivated decisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstances procedural costs effective comparison motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILARDI JONATHAN ANDREA MARIA nato a MILANO il 16/02/1981 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando l'assenza di elementi favorevoli ed i numerosi precedenti penali; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente