Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of logical flaws in lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Habib Allah Abdellatif inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence regarding the knock on his door and applied Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as generic repetitions of issues already resolved by the Court of Appeal without logical defects, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic repetitions of issues already decided by the lower court or if the alleged logical flaws in the lower court's reasoning are not evident.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABIB ALLAH ABDELLATIF nato il 22/05/1962 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agenti in considerazione della circostanza che il campanello dell'abitazione anche se funzionante non fornisce la prova certa dell'assenza dell'imputato investono /in modo inammissibde la valutazione del compendio probatorio; ritenuto che il motivo reitera in modo del tutto generico la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati; ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto (orar(o notturno dell'allontanamento) in ragione dell'intensità del dolo per la violazione rimasta priva di giustificazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, sì stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente