Italian Court dismisses appeals for genericity and procedural defects regarding prescription and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Vitale Egidio and Vitale Gennaro inadmissible. The court found Egidio's arguments generic regarding the facts of the 2015 assault and rejected Gennaro's claim on prescription due to procedural delays and the timing of the appeal. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, 616 c.p.p.; Appeals are inadmissible if they lack specific factual grounds or if the claim of prescription is barred by procedural delays and the timing of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VITALE EGIDIO nato a BOLLATE il 21/03/1978 VITALE GENNARO nato a NAPOLI il 19/09/1952 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente Vitale Egidio sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di favoreggiamento personale poste in essere in data 23.11.2015, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alla falsità di quanto dichiarato sulle cause e modalità del suo ferimento dovute ai colpi di arma da fuoco essendo irrilevante peraltro anche il profilo della ignoranza di chi avesse sparato, avendo certamente contezza di essere vittima di un reato (Sez. 6, n. 9415 de/ 16/02/2016, Rv. 267276), per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che il motivo unico dedotto da Vitale Gennaro in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato oltre che generico perché non considera i periodi di sospensione per i plurimi rinvii disposti per impedimenti della difesa (pari ad 8 mesi e giorni 4) nelle udienze del 21 settembre 2020, 16 novembre 2020, 11 gennaio 2021, 5 luglio 2021 e 24 gennaio 2022), essendo evidentemente irrilevante la prescrizione decorsa dopo la pronuncia della sentenza di appello, considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il Consig estens