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Ordinanza — n. 15049/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; court upheld detailed factual findings on violent conduct against agents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15049/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued against the lower court's findings, but the appellate court had already provided a detailed reconstruction of the violent acts committed against both the victim and law enforcement agents. Consequently, the court rejected the criticism as unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to address the specific factual findings of the lower court, which must be respected when they are based on a detailed and coherent reconstruction of the events.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissibility criminal appeal factual findings review violence against agents procedural costs order violenza o minaccia contro le autorità pubblica istigazione a delinquere ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
3-4 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
3-4 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASSIMI SOHAIL nato il 17/05/2002 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito in ordine all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità violente della condotta tenuta dall'imputato.

Con atti sia di autolesionismo e sia rivolti contro gli agenti, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva (vedi pp. 3-4 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il Con liere estensore Il Presidente