Ordinanza — n. 15046/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUPIA CLAUDIO nato a AGRIGENTO il 20/11/1980 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato perché ripropone una tesi in merito alla qualificazione del fatto a titolo di truffa che è stata correttamente valutata e respinta dalla Corte di appello, in ossequio ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282) con motivazione puntuale, aderente alla ricostruzione delle modalità di acquisizione del possesso del denaro, e della sua sottrazione dal parte dell'imputato quale dipendente dell'ufficio postale, occultata attraverso la falsificazione delle attestazioni rilasciate dall'imputato per un importo inferiore a quello effettivamente versato, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio (peraltro non oggetto di censure, trattandosi della riscossione di versamenti tributari attestati dal rilascio dei relativi moduli F 24); ritenuto che la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 15046/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282) con motivazione puntuale, aderente alla ricostruzione delle modalità di acquisizione del possesso del denaro, e della sua sottrazione dal parte dell'imputato quale dipendente dell'ufficio postale, occultata attraverso la falsificazione delle attestazioni rilasciate dall'imputato per un importo inferiore a quello effettivamente versato, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio (peraltro non oggetto di censure, trattandosi della riscossione di versamenti tributari attestati dal rilascio dei relativi moduli F 24); ritenuto che la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUPIA CLAUDIO nato a AGRIGENTO il 20/11/1980 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato perché ripropone una tesi in merito alla qualificazione del fatto a titolo di truffa che è stata correttamente valutata e respinta dalla Corte di appello, in ossequio ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282) con motivazione puntuale, aderente alla ricostruzione delle modalità di acquisizione del possesso del denaro, e della sua sottrazione dal parte dell'imputato quale dipendente dell'ufficio postale, occultata attraverso la falsificazione delle attestazioni rilasciate dall'imputato per un importo inferiore a quello effettivamente versato, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio (peraltro non oggetto di censure, trattandosi della riscossione di versamenti tributari attestati dal rilascio dei relativi moduli F 24); ritenuto che la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi