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Ordinanza — n. 15042/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as appellate court properly evaluated facts and evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15042/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's assessment of facts and evidence regarding opposition to an administrative act. The court ruled that the appellate court correctly exercised its exclusive power to evaluate facts and provided sound reasoning based on shared experience.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Appeals against judgments on facts and evidence are inadmissible when the appellate court has provided adequate motivation based on shared experience and convergent reasoning with the first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate review of facts evaluation of evidence inadmissibility of appeal exclusive competence appellate court court costs and fines prova del dolo impedimento di un atto dell'autorità difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAAOUNI YOUNES nato il 15/01/1983 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo unico di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), esente da vizi logici, perché basata su un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito all'idoneità dell'opposizione all'attività di ufficio e al dolo; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente