Ordinanza — n. 15038/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILOUAH OMAR nato a CHIARAVALLE il 26/05/1992 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo sulla prescrizione del reato è manifestamente infondato atteso che le censure sul punto sono generiche perché non mettono in discussione la correttezza del computo del periodo di sospensione, ma solo la ininfluenza sul termine massimo di prescrizione in contrasto con la inequivoca applicazione della sospensione al termine di prescrizione compreso quello massimo non superabile per effetto degli atti interruttivi; ritento che i residui motivi in punto di 131 bis c.p. e pene sostitutive oltre ad essere stato dedotti in modo generico non risultano essere neppure stati dedotti nei motivi di appello. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 15038/2024 — snpen · Corte di Cassazione: e pene sostitutive oltre ad essere stato dedotti in modo generico non risultano essere neppure stati dedotti nei motivi di appello. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILOUAH OMAR nato a CHIARAVALLE il 26/05/1992 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo sulla prescrizione del reato è manifestamente infondato atteso che le censure sul punto sono generiche perché non mettono in discussione la correttezza del computo del periodo di sospensione, ma solo la ininfluenza sul termine massimo di prescrizione in contrasto con la inequivoca applicazione della sospensione al termine di prescrizione compreso quello massimo non superabile per effetto degli atti interruttivi; ritento che i residui motivi in punto di 131 bis c.p. e pene sostitutive oltre ad essere stato dedotti in modo generico non risultano essere neppure stati dedotti nei motivi di appello. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il Consir e estensore i Il Presidente