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Ordinanza — n. 15037/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription claim due to special recidiva extending the limitation period beyond ten years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15037/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the crime had expired due to lack of recidiva, but the court found special recidiva present, which extends the prescription period to ten years. Consequently, the court ruled that the ten-year limit had not passed since the crime occurred in 2014, rejecting the claim of extinction.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: Special recidiva extends the prescription period to ten years regardless of whether it is considered equivalent or subvalent in sentencing, as Art. 157 excludes the impact of Art. 69 on the maximum penalty term.

Parole chiave

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special recidiva prescription period ten year limit Art. 157 cod. pen. Art. 69 cod. pen. inadmissible appeal procedural costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 3, cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
esclude fespressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (conseguentemente il termine massimo di prescrizione pari ad anni dieci non è decorso, considerata la data di consumazione del reato del 27 novembre 2014) .
Art. 616 c.p.p.
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 69 cod. pen
esclude fespressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
art. 616 c.p
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGO LUIGI nato a CATANIA il 14/01/1969 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato in considerazione della riconosciuta recidiva reiterata equivalente alle attenuanti, che determina l'allungamento del termine di prescrizione poiché la recidiva ad effetto speciale, ancorchè sia ritenuta equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti i deve essere considerata, dato che l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude fespressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (conseguentemente il termine massimo di prescrizione pari ad anni dieci non è decorso, considerata la data di consumazione del reato del 27 novembre 2014) . ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il Co1: re estensore Il Preside