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Ordinanza — n. 15034/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing of necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15034/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense of necessity was raised for the first time in the final instance. The appellant argued for this justification, but the court found it unsupported by evidence and procedurally barred. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: A defense of necessity raised for the first time in the final instance is inadmissible as it presupposes fact-finding precluded by the procedural stage and must be substantiated by evidence.

Parole chiave

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defense of necessity final instance appeal procedural inadmissibility late filing defense court costs award considerazioni di protezione ambientale responsabilità per i danni ambientali inquinamento accidentale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOREA SERGIO nato a FERRARA il 02/03/1961 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità è inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, presupponendo valutazioni di fatto precluse, apparendo peraltro anche manifestamente infondato in assenza dell'allegazione di elementi di riscontro; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il Consi re estensore Il Presidente