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Ordinanza — n. 15033/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15033/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15033/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAFFIEDI SUSANNA nato a RAVENNA il 12/05/1959 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile a endo la Corte di appello di Bologna escluso l'oggettiva tenuità del v fatto per le modalità del fatto (in ragione dell'intensità del dolo, della pericolosità data dalla gravità dei reati per i quali era stata sottoposta agli arresti domiciliari, assenza di riscontro delle ragioni dell'allontanamento); si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 15033/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. appare inammissibile a endo la Corte di appello di Bologna escluso l'oggettiva tenuità del v fatto per le modalità del fatto (in ragione dell'intensità del dolo, della pericolosità data dalla gravità dei reati per i quali era stata sottoposta agli arresti domiciliari, assenza di riscontro delle ragioni dell'allontanamento); si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti allontanamento malgrado rischio di persecuzione proroga della carcerazione espulsione espulsione di familiari assistenza riabilitativa espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAFFIEDI SUSANNA nato a RAVENNA il 12/05/1959 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile a endo la Corte di appello di Bologna escluso l'oggettiva tenuità del v fatto per le modalità del fatto (in ragione dell'intensità del dolo, della pericolosità data dalla gravità dei reati per i quali era stata sottoposta agli arresti domiciliari, assenza di riscontro delle ragioni dell'allontanamento); si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente