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Ordinanza — n. 15031/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on 131-bis code as facts are legally reviewable and generic arguments fail.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15031/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellate court had already rejected the objective triviality of the offense based on the duration and distance of the separation, which the higher court deemed logically sound and non-reviewable. Furthermore, the appellant's arguments regarding mitigating circumstances were found generic and unsupported by the lower court's reasoning on the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on factual evaluations that are adequately and logically motivated by the court of first instance are inadmissible, while generic arguments lacking specific critique of the lower court's reasoning fail to justify a review.

Parole chiave

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131-bis code inadmissible appeal factual review generic arguments procedural costs evasione all'obbligo di contribuzione attenuazione della pena aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUILLANTE SALVATORE nato a NOCERA INFERIORE il 06/07/1981 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile, avendo la Corte di appello di Salerno escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le' modalità del fatto in ragione della durata e della distanza dell'allontanamento, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che il residuo motivo dedotto è ugualmente affetto da genericità, essendo palese la infondatezza della critica alla motivazione della Corte territoriale, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei gravi e numerosi precedenti penali; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden