Italian Court dismisses appeal on 131-bis article due to appellate court's valid assessment of criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had already rejected the claim regarding Article 131-bis of the Penal Code by finding the criminal intent too intense and unjustified. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the lower court's factual evaluation was not logically flawed and thus could not be re-evaluated on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the objective triviality of a fact or the intensity of criminal intent if the Court of Appeal has already excluded such triviality based on the absence of justifiable reasons for the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASM ZAKARIA nato il 21/10/1988 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di appello di Bologna escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto (in ragione dell'intensità del dolo, dell'assenza radicale di ragioni apprezzabili che potessero giustificare l'allontanamento, della falsa rappresentazione di motivi di salute); si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente