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Ordinanza — n. 15027/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute generality; lower court's reasoning deemed sufficient and coherent with trial evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15027/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to absolute generality regarding the appellate court's reasoning. The appellant argued against the conviction for tax evasion, but the court found the lower court's motivation coherent with the trial record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is absolutely generic and fails to address the specific reasoning of the lower court, which must be deemed sufficient if it coherently evaluates the evidence.

Parole chiave

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absolute generality inadmissible appeal tax evasion procedural costs Corte di Cassazione evasione all'obbligo di contribuzione condono delle spese procedurali cosa generica

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDI GIUSEPPE nato a PALERMO il 02/01/1980 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all'imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 iere estensore Il Presidente