Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of effective comparison with lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were deemed generic and repetitive of previously rejected grounds. The lower court had adequately motivated its decision regarding the removal from home detention and the denial of mitigating circumstances, which the appellant failed to effectively challenge. Consequently, the court ruled that the absence of a substantive comparison with the trial judge's well-motivated evaluations necessitated the dismissal of the appeal under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific arguments distinct from those already rejected, particularly when the lower court has adequately and logically motivated its factual and legal findings, rendering a substantive comparison unnecessary.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABIDI MONSEN nato il 13/11/1964 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto in merito alla valutazione della versione difensiva che la Corte di appello di Catanid ha fornito adeguata motivazione dell'accertamerito dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare comprovato dalle modalità con cui è stato eseguito il controllo da parte degli organi di polizia, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva;
Ritenuto che il secondo motivo è ugualmente affetto da genericità, essendo palese la infondatezza della critica alla motivazione della Corte territoriale, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ll4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il liere estensore Il Pre