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Ordinanza — n. 15023/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic due to lack of specific reasoning on sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15023/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's sentencing, but the court found the appeal's sole ground was absolutely generic regarding the appellate court's detailed reasoning on sanctions and the denial of generic mitigating circumstances. Consequently, the court ruled that the appeal failed to challenge the specific motivations provided by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not specifically challenge the detailed reasoning of the lower court regarding sentencing and mitigating factors.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing reasoning mitigating circumstances procedural costs Cassation review lack of specificity ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCALLUZZO FABIO nato a CATANIA il 14/11/1990 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; t Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio, peraltro già commisurato nel minimo edittale, non essendo stata neppure censurata la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuati generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente