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Ordinanza — n. 15021/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal appeal grounds regarding evidence assessment and sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15021/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court held that arguments regarding the evaluation of evidence and the reasoning behind the conviction fall exclusively within the appellate court's jurisdiction. Furthermore, the claim under Article 131-bis of the Penal Code was rejected because the lower court's assessment of the crime's triviality was logically sound and based on the intensity of intent and recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals challenging the appreciation of evidence or the reasoning of the lower court on the nature of the crime and the degree of intent are inadmissible as they infringe upon the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility appellate court jurisdiction evidence evaluation review Article 131-bis Penal Code court costs and fines aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ALESSANDRO nato a AGRIGENTO il 17/10/1993 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giud izio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;

Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dell'intensità del dolo, durata dell'allontanamento, pericolosità conseguente alla recidiva, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaíl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Co igliere estensore Il Pre